Statuto

Art. 1
Trasformazione, denominazione e sede
1. E’ costituita la “Fondazione Teatro dell’Opera di Roma” a seguito della trasformazione dell’Ente Autonomo Teatro dell’Opera di Roma, attuata ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 del D.L. 24 novembre 2000 n. 345 – d’ora in avanti denominato “Decreto” – convertito con modificazioni della L. 26 gennaio 2001 n. 6.
2. La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato ed è disciplinata, per quanto non espressamente previsto dal Decreto di cui al precedente comma, dal decreto legislativo 29 giugno 1996 n. 367, dal codice civile e della disposizioni di attuazione del medesimo, nonché dal presente Statuto.
3. La Fondazione ha sede in Roma, Piazza Beniamino Gigli, 7.

Art. 2
Conservazione dei diritti, prerogative e facoltà
1. La Fondazione ha il diritto esclusivo all’utilizzo del suo nome, della denominazione storica e dell’immagine del teatro ad essa affidato, nonché delle denominazioni delle manifestazioni organizzate; può consentire o concederne l’uso per iniziative coerenti con le finalità della Fondazione stessa.
2. La Fondazione subentra integralmente nei diritti, negli obblighi e nei rapporti attivi e passivi dell’Ente Autonomo Teatro dell’Opera, in essere alla data del 23 maggio 1998.
3. Ai fini della conservazione dei diritti assume l’impegno di:
- inserire nei programmi annuali di attività artistica opere di compositori nazionali;
- prevedere incentivi per promuovere l’accesso ai teatri da parte di studenti e lavoratori;
- coordinare la propria attività con quella di altri enti operanti nel settore delle esecuzioni musicali;
- prevedere forme di incentivazione della produzione musicale nazionale, nel rispetto dei principi comunitari.
4. La Fondazione conserva la particolare considerazione per la funzione di rappresentanza svolta nella capitale dello Stato, riconosciuta all’ente originario, dall’art. 6, ultimo comma della legge 14 agosto 1967, n. 800.
5. La Fondazione conserva altresì la facoltà di avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato ai sensi dell’art. 1 comma 3 del Decreto.

Art. 3
Finalità – Attività
1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue la diffusione dell’arte musicale, la formazione e valorizzazione professionale dei quadri artistici e tecnici, nonché l’educazione musicale della collettività.
2. Per il perseguimento delle proprie finalità la Fondazione:
- provvede direttamente alla gestione dei teatri e dei locali occorrenti per lo svolgimento dell’attività di istituto ad essa affidati dal Comune o da altri soggetti e ne conserva e valorizza il patrimonio storico-culturale;
- realizza in Italia ed all’estero spettacoli lirici, di balletto e concerti;
- promuove la ricerca musicale anche in funzione di promozione sociale e culturale;
- persegue forme di collaborazione con altre Fondazioni italiane o Teatri stranieri, nonché con altri enti ed istituzioni operanti nel settore musicale;
- promuove iniziative tendenti alla diffusione della cultura musicale nell’ambito scolastico ed alla formazione nell’arte della danza;
- svolge, in conformità degli scopi istituzionali, attività commerciali ed accessorie esercitandole direttamente o per il tramite di società, consorzi o enti da essa partecipati o licenziatari, con particolare riferimento alla realizzazione di incisioni discografiche e di registrazioni audio-video ed alla diffusione radiotelevisiva della propria attività con mezzi tecnicamente consentiti e riconosciuti di tutti i formati e tipi.
3. La Fondazione è tenuta ad operare secondo criteri di imprenditorialità ed efficienza e nel rispetto dei vincoli di bilancio.
4. La Fondazione può svolgere, per il conseguimento delle proprie finalità, ogni altra attività economica e patrimoniale, ivi comprese, in quanto conformi agli scopi istituzionali, la partecipazione non totalitaria in società di capitali e la partecipazione ad enti diversi dalle società.
5. La Fondazione può infine svolgere sotto ogni forma e mezzo attività finanziaria nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni legislative, compatibile con i propri fini istituzionali.

Art. 4
Soci Fondatori e partecipazione dei privati
1. Sono soci Fondatori, ai sensi del decreto legislativo 29 giugno 1996 n. 367: lo Stato, il Comune di Roma e la Regione Lazio.
2. Possono acquisire successivamente la qualifica di “Socio Fondatore” i soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, persone fisiche o enti, anche se privi di personalità giuridica, che dichiarino di voler concorrere alla formazione del patrimonio della Fondazione con il versamento di una somma, da pagarsi in unica soluzione entro 120 giorni dalla delibera di ammissione di cui al successivo comma ovvero in rate costanti entro il terzo anno successivo alla presentazione della domanda di ammissione, non inferiore nel complesso ad euro 50.000,00.
3. I soggetti che intendono acquistare la qualifica di cui al comma precedente presenteranno la domanda di ammissione alla Fondazione. L’ammissione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e può essere rifiutata solo per gravi motivi. Nel caso di conferimento in denaro, la domanda di ammissione può essere presentata solo dopo il versamento, presso un istituto di credito, della prima annualità del contributo promesso. La destinazione del contributo è, in ogni caso, di esclusa competenza del Consiglio di Amministrazione.
4. Nel caso di apporto in natura, la deliberazione di ammissione è accompagnata da una relazione di stima redatta secondo le modalità previste dall’art. 7 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.
5. I soci fondatori privati che, oltre ad un conferimento iniziale al patrimonio non inferiore ad euro 50.000,00, assicurino come singoli o cumulativamente, un apporto annuo – per due esercizi consecutivi – non inferiore all’otto per cento dei finanziamenti statali erogati per la gestione dell’attività della Fondazione, verificato con riferimento all’anno in cui avviene il loro ingresso nella Fondazione, hanno diritto di nominare, come singoli o cumulativamente, un proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione. In mancanza di designazione da parte dei soggetti privati aventi diritto si applica l’art. 25 del presente Statuto.
6. Le dichiarazioni relative al concorso dei soggetti di cui al secondo comma ed alla partecipazione dei soggetti privati di cui al quinto comma, sono rese nelle forme previste dalla legge, con la specificazione degli obblighi ed impegni assunti per la loro partecipazione alla Fondazione.
7. I soggetti privati interessati, per raggiungere l’entità dell’otto per cento, dichiarano per atto scritto di voler concorrere collettivamente alla designazione degli amministratori di rispettiva competenza previsti al successivo art. 11, fermo restando che non possono sottoscrivere più di una dichiarazione.
8. I soggetti privati di cui al comma precedente hanno i medesimi diritti e prerogative dei soggetti Fondatori.
9. I soci Fondatori ed i soggetti privati che partecipano alla Fondazione non possono ripetere i contributi versati, né rivendicare diritti sul patrimonio della Fondazione.

Art. 5
Soci sostenitori
1. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare il conferimento della qualifica di “Socio sostenitore della Fondazione” a soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri che si impegnino a versare alla Fondazione, per un periodo di almeno tre anni, una somma costante in denaro di importo non inferiore ad euro 10.000,00 per ciascun anno, per lo svolgimento dell’attività di istituto ovvero per la realizzazione di singoli progetti secondo termini e modalità concordate di volta in volta.
2. L’importo di cui al primo comma è ridotto del 50% per le persone fisiche.

Art. 6
Patrimonio
1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:
1) dal patrimonio già appartenente all’Ente Autonomo Teatro dell’Opera di Roma, determinato secondo i termini e con le modalità previsti dall’art. 7 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e successive modifiche e integrazioni;
2) dagli apporti dello Stato, del Comune di Roma e della Regione Lazio, nonché degli altri soggetti fondatori e sostenitori di cui ai precedenti art. 4 e 5;
3) ogni altro bene mobile o immobile pervenuto a qualsiasi titolo;
4) dal diritto di usare, senza corrispettivo, il teatro ed i locali occorrenti per lo svolgimento dell’attività d’istituto, messi a disposizione dal Comune o da altri soggetti pubblici, ai sensi dell’art. 17, 2° comma del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367;
5) da eventuali risultati netti di gestione, con conseguente esclusione di qualsivoglia distribuzione di utili o di altre utilità patrimoniali.
2. La Fondazione può accettare donazioni o eredità e conseguire legati.
Gli immobili eventualmente compresi nelle donazioni, eredità e legati sono alienati, salvo che non vengano destinati, entro due anni dalla loro acquisizione, alle attività d’istituto che la Fondazione direttamente esercita.

Art. 7
Organi
1. Sono Organi della Fondazione:
a) l’Assemblea
b) il Consiglio di Amministrazione
c) il Presidente
d) il Sovrintendente
e) il Collegio dei Revisori
2. Agli Organi della Fondazione è garantita la più ampia autonomia di decisione ed i loro componenti non rappresentano coloro che li hanno nominati né ad essi rispondono.
3. I componenti gli Organi della Fondazione non possono prendere parte a deliberazioni nelle quali abbiano, per conto proprio o di soggetti terzi, interesse in contrasto con quelli della Fondazione. Essi sono però considerati presenti ai fini della validità della costituzione degli Organi collegiali.

Art. 8
Assemblea: composizione e poteri
1. L’Assemblea è costituita da tutti i soci, i quali non possono farsi rappresentare da terzi.
2. Gli enti e le associazioni, anche se privi di personalità giuridica, ai quali sia stata riconosciuta la qualifica di fondatore di cui al precedente art. 4, ovvero di “socio sostenitore” di cui al precedente art. 5, sono rappresentati dal legale rappresentante o da persona da lui designata.
3. I componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori partecipano all’Assemblea.
4. l’Assemblea, per il conseguimento delle finalità della Fondazione, assolve ai seguenti compiti:
a) formula proposte al Consiglio di Amministrazione sulla gestione della Fondazione;
b) esprime pareri su ogni argomento sottoposto al suo esame dal C.d.A.

Art. 9
Assemblea: funzionamento
1. L’Assemblea è convocata a Roma dal Presidente della Fondazione, che la presiede.
2. L’Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
3. L’Assemblea è convocata almeno una volta l’anno.
4. L’avviso di convocazione contiene l’indicazione degli argomenti da trattare ed è inviato a tutti i soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione mediante lettera raccomandata o telefax o telegramma.
5. Per l’espressione dei pareri, di cui al precedente art. 8, compete un voto a ciascun socio in regola con i versamenti.
6. A cura del Consiglio di Amministrazione viene tenuto il libro dei soci dal quale risultano i contributi versati.
7. L’Albo od Elenco dei Soci Fondatori e quello dei Soci Sostenitori è reso pubblico a cura della Fondazione anche tramite pubblicazioni edite dal Teatro e le principali forme di comunicazione relative ai programmi di attività.

Art. 10
Presidente e Vice Presidente
1. Presidente della Fondazione è il Sindaco del Comune di Roma.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e cura, avvalendosi dell’opera del Sovrintendente, che abbiano tempestiva esecuzione gli atti deliberati.
3. Il Presidente, nei casi di assenza o di impedimento è sostituito da un Vice Presidente nominato, su proposta del Presidente, dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.
4. La firma del Vice Presidente è valida e sufficiente a far presumere l’assenza o l’impedimento del Presidente ed a liberare i soggetti terzi, compresi i pubblici uffici, da qualsiasi obbligo circa l’accertamento di eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce, anche in sede di contenzioso civile, amministrativo e tributario, per ogni grado di giudizio.

Art. 11
Consiglio di Amministrazione: composizione e durata
1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri, compreso il Sindaco della città di Roma, che ne è il Presidente.
Gli altri componenti sono così nominati:
- uno dall’autorità di Governo competente in materia di spettacolo;
- uno dalla Regione Lazio
- quattro dai soggetti fondatori privati nel rispetto di quanto previsto all’art. 10, comma terzo, del D.L.vo n. 367/96 e successive modifiche o integrazioni.
1 bis. Qualora i soggetti fondatori privati non siano in grado di esercitare il potere di nomina di uno o più dei componenti del Consiglio di Amministrazione di cui al comma precedente per difetto dei presupposti stabiliti dalle disposizioni ivi richiamate, il relativo potere di nomina è attribuito, nell’ordine, al Comune di Roma, alla Regione Lazio, all’Autorità di Governo competente in materia di spettacolo; i membri così nominati, tuttavia, decadono in ordine inverso a quello della loro nomina, al momento in cui, il sopravvenuto verificarsi dei presupposti di cui sopra, consente l’esercizio del potere di nomina da parte dei soggetti fondatori privati. Per la nomina e la sostituzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D.L. 16.5.94 n. 293 convertito dalla Legge 15.7. 94, n. 444.
E’ fatto salvo quanto disposto dall’art. 25 del presente Statuto.
2. I Consiglieri hanno uguali diritti e doveri e devono possedere requisiti di onorabilità, di professionalità ed esperienza anche con riferimento ai settori di attività rientranti nelle finalità istituzionali della Fondazione.
3. I Consiglieri decadono di diritto dalla carica nelle seguenti ipotesi:
- passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati previsti dall’art. 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 lettere a), b), c) e d) o, comunque, per reati che prevedano una pena detentiva massima edittale pari o superiore a tre anni;
- definitività del provvedimento applicativo della misura di prevenzione di cui all’art. 15, comma 1, lettera f, della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute del Consiglio, ovvero a sei sedute del Consiglio, anche non consecutive, nel corso del medesimo anno solare.
4. Nei casi previsti dal comma precedente, la decadenza dalla carica è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, previa contestazione scritta degli addebiti al consigliere interessato e comunicazione al soggetto che ha provveduto alla nomina. Il Consigliere nei 15 giorni successivi al ricevimento della contestazione, potrà presentare controdeduzioni per iscritto.
5. Il Consiglio di Amministrazione, ad eccezione del suo Presidente, dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.
6. Il Sovrintendente partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con i medesimi poteri e prerogative degli altri Consiglieri, ad eccezione dei casi riguardanti la nomina e la revoca del Sovrintendente medesimo e l’approvazione dei programmi dell’attività artistica.
7. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione è invitato ad assistere il Direttore Artistico o Musicale.
8. Nel caso in cui nel corso del quadriennio venga a mancare uno o più componenti il Consiglio, il Presidente ne promuove la sostituzione da parte del titolare del potere di nomina del componente medesimo. Il mandato del nuovo componente scade insieme a quello dei restanti componenti il Consiglio.
9. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione compete il rimborso delle spese sostenute in relazione all’esercizio delle proprie funzioni ed un gettone di presenza per la partecipazione ad ogni riunione, nella misura deliberata dal Consiglio di Amministrazione. Ai Consiglieri ai quali sono attribuite deleghe di funzioni amministrative ai sensi dell’art. 12 comma 6 del D.L.vo n. 367/96 il Consiglio può riconoscere una indennità in relazione all’incarico conferito.

Art. 12
Consiglio di Amministrazione: poteri
1. Il Consiglio di Amministrazione:
a) stabilisce gli indirizzi di gestione economica e finanziaria della Fondazione da porre a base dei programmi di attività artistica;
b) approva lo Statuto e le relative modificazioni;
c) nomina il Vice Presidente, su proposta del Presidente;
d) nomina e revoca il Sovrintendente e stabilisce il contenuto, anche economico, del relativo contratto, nei limiti stabiliti dalle disposizioni normative in vigore all’atto della nomina;
e) approva il bilancio di esercizio;
f) approva, su proposta del Sovrintendente, con particolare attenzione ai vincoli di bilancio, il programma di attività artistica che deve essere accompagnato da un dettagliato piano finanziario volto a dimostrarne la compatibilità con il bilancio preventivo dell’esercizio in corso, nonché degli esercizi futuri ai quali si estende il programma di attività;
g) approva, su proposta del Presidente, l’attività economica, finanziaria e patrimoniale, di cui al precedente art. 3;
h) approva, su proposta del Sovrintendente, l’ordinamento funzionale dei servizi e del personale dipendente, necessario al conseguimento delle finalità istituzionali, compatibilmente con i vincoli di bilancio valutati su base pluriennale;
i) recepisce e dispone l’esecuzione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dipendente ed approva, per la conseguente esecuzione, su proposta del Sovrintendente, gli eventuali accordi integrativi aziendali siglati con le Organizzazioni Sindacali sulla base degli indirizzi prestabiliti dal Consiglio medesimo con riferimento alle disposizioni di legge vigenti, subordinatamente all’effettivo reperimento delle risorse finanziarie occorrenti per il rispetto del vincolo del pareggio di bilancio;
l) approva, su proposta del Sovrintendente, il regolamento di amministrazione e contabilità;
m) autorizza il personale dipendente della Fondazione a svolgere attività di lavoro autonomo di alto valore artistico e professionale, sempre che ciò non pregiudichi le esigenze produttive, nonché la costituzione di corpi artistici in forma organizzativa autonoma, ove non sia di pregiudizio per il regolare svolgimento delle attività della Fondazione e ricorrano le condizioni di cui all’art. 23 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367;
n) esercita ogni potere di amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, che non risulti attribuito dalla legge e dallo Statuto ad altro Organo.
o) delibera – fermi restando i poteri riconosciuti alla Autorità di Governo competente in materia di spettacolo – la liquidazione della Fondazione, secondo le modalità previste dal successivo art. 21 qualora venga accertata l’impossibilità non temporanea di perseguire le finalità istituzionali e la conseguente devoluzione del patrimonio.
2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, su proposta del Presidente, ad uno o più dei suoi componenti, particolari poteri, determinando il contenuto ed i limiti temporali della delega.

Art. 13
Consiglio di Amministrazione: funzionamento
1. Il Consiglio di Amministrazione può validamente operare purché sia stata nominata la maggioranza dei componenti, escluso il Sovrintendente.
2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, almeno una volta al mese, escluso il periodo feriale, per determinazione del Presidente ovvero quando sia stata presentata richiesta scritta di almeno tre consiglieri. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica, compreso il Sovrintendente.
3. In caso di contestuale assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente, il Consiglio di Amministrazione è presieduto da altro Consigliere eletto dal Consiglio di Amministrazione seduta stante.
4. L’avviso di convocazione contiene l’indicazione degli argomenti da trattare ed è inviato unitamente agli schemi dei provvedimenti da adottare almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione mediante lettera raccomandata o telefax o telegramma.
5. Nei casi di comprovata necessità o di particolare urgenza l’avviso di convocazione potrà essere inviato con un preavviso di ventiquattro ore.
6. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. Le deliberazioni relative alle lettere a), b), c), d), f), h) ed l) del precedente art. 12 sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, escluso il Sovrintendente per le materie di cui alla lettera c), d) ed f) del medesimo articolo.
8. I componenti il Consiglio che abbiano direttamente o per conto di terzi un interesse nelle deliberazioni da adottare, devono informare il Consiglio ed il Collegio dei Revisori dei Conti, secondo le disposizioni dell’art. 2391 c.c., in quanto compatibili.
9. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti e possono essere ammessi ad assistere, di volta in volta, il Direttore Artistico o Musicale, dirigenti o funzionari della Fondazione e consulenti esterni.
10. Le funzioni di Segretario del Consiglio sono assolte da un componente il Consiglio di Amministrazione o da un dirigente della Fondazione.
11. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario del Consiglio.
12. Il Consiglio può essere convocato anche in luogo diverso dalla sede legale della Fondazione.

Art. 14
Sovrintendente
1. Il Sovrintendente è nominato dal Consiglio di Amministrazione nella prima riunione di insediamento; cessa dalla carica unitamente al Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e può essere riconfermato.
2. Il Sovrintendente è scelto tra persone dotate di specifica e comprovata esperienza nel settore dell’organizzazione musicale e nella gestione di enti consimili.
3. Il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza dei suoi componenti, può revocare il Sovrintendente per violazioni degli indirizzi di gestione economica e finanziaria e dei programmi di attività deliberati o per altri gravi motivi.
4. Le deliberazioni relative alla nomina e alla revoca del Sovrintendente sono adottate con la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
5. Il Sovrintendente:
a) predispone il bilancio di esercizio redatto con le modalità previste dall’art. 2423 e seguenti del c.c., nonché, di concerto con il Direttore Artistico, il programma di attività artistica con le modalità di cui al precedente art. 12, lettera f), da sottoporre alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
b) tiene i libri e le scritture contabili prescritti dall’art. 2214 e seguenti del c.c.;
c) dirige e coordina in autonomia, nel rispetto del programma di attività artistica approvato e del vincolo di bilancio, l’attività di produzione artistica della Fondazione e le attività connesse o strumentali;
d) sentito il Consiglio di Amministrazione, nomina e revoca il Direttore Artistico, la cui candidatura andrà scelta tra le personalità di elevato profilo culturale e con idonea esperienza teatrale, quali musicisti di chiara fama o rinomati musicologi, e ne determina la natura del contratto, la durata ed il trattamento economico. Il Direttore Artistico cessa dall’incarico insieme al Sovrintendente e può essere riconfermato;
e) nel rispetto dei vincoli di bilancio può nominare collaboratori, tra cui il Direttore Musicale – ferme le competenze del Direttore Artistico – della cui attività risponde direttamente, fissandone la natura del contratto e il trattamento economico;
f) provvede nel rispetto dei vincoli di bilancio delle vigenti disposizioni in materia e dei C.C.N.L. , alla assunzione del personale artistico, tecnico ed amministrativo occorrente per la realizzazione del programma di attività approvato, sottoscrivendo i relativi contratti individuali di lavoro di natura subordinata e/o professionale;
g) cura le relazioni con le Organizzazioni sindacali nel rispetto degli indirizzi formulati dal Consiglio di Amministrazione e dei vincoli di bilancio e ne riferisce al Consiglio di Amministrazione ai fini delle determinazioni di competenza;
h) partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con i medesimi poteri e prerogative degli altri Consiglieri, con esclusione dei casi riguardanti la nomina e la revoca del Sovrintendente e l’approvazione dei programmi di attività.
6. In caso di vacanza della carica, si provvede alla sostituzione del Sovrintendente nello stesso modo previsto per la nomina. Il Sovrintendente rimane in carica fino alla data di nomina del suo successore.
In caso di cessazione del Sovrintendente per causa d’impedimento tale da non consentire l’esercizio delle funzioni, tali ultime sono temporaneamente esercitate dal Vice Presidente ovvero da altro membro del Consiglio di Amministrazione all’uopo delegato, fino alla nomina del nuovo Sovrintendente e comunque per un periodo massimo prefissato dal Consiglio medesimo all’atto dell’attribuzione delle funzioni e non prorogabile.

Art. 15
Bilancio di esercizio
1. L’esercizio inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Sovrintendente predispone il bilancio di esercizio dell’anno precedente, secondo le modalità previste dall’art. 2423 c.c. e segg., in quanto compatibili.
3. Il bilancio è approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio, prorogabili di ulteriori sessanta giorni – su richiesta del Sovrintendente – qualora sussistano motivate ragioni.
4. Il Consiglio di Amministrazione, in sede di approvazione del bilancio, deve esplicitare nella nota integrativa le ragioni delle eventuali eccezioni ai principi richiamati dall’art. 2423 e seguenti del c.c., con riferimento alla peculiare attività della Fondazione.
5. Fermo il disposto di cui all’art. 16 del D.L.vo n. 367/96, il Consiglio di Amministrazione può disporre che il bilancio, prima della approvazione, venga sottoposto a certificazione da parte di una società di revisione.
6. Il bilancio, corredato da una relazione del Sovrintendente sull’andamento della gestione della Fondazione, deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e preciso la situazione patrimoniale della Fondazione e gli utili conseguiti o le perdite sofferte.
7. Gli eventuali risultati netti di gestione sono integralmente portati a patrimonio.
8. Il bilancio è inviato ai consiglieri di amministrazione, al Collegio dei Revisori dei Conti e all’eventuale distinto organo preposto al controllo contabile, almeno trenta giorni prima del termine ultimo fissato per la approvazione, corredato dalla relazione e dai documenti giustificativi.

Art. 16
Collegio dei Revisori dei Conti
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con l’Autorità di Governo competente in materia di spettacolo.
2. Il Collegio è composto da tre componenti effettivi ed un supplente, dei quali:
- un componente effettivo ed il supplente designati in rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- un componente effettivo designato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
- un componente effettivo designato dal Comune di Roma.
3. Il Collegio è presieduto dal rappresentante del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
4. I Revisori restano in carica quattro anni e possono essere confermati o revocati per giusta causa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con l’Autorità di Governo competente in materia di spettacolo.
5. In caso di vacanza nel corso del quadriennio si provvede alla sostituzione con le modalità di cui al secondo comma del presente articolo, fermo restando che il nuovo revisore scade insieme con quelli in carica. Nelle more della nomina la vacanza è coperta dal revisore supplente.
6. Il Collegio dei Revisori dei Conti rimane in carica anche durante la eventuale amministrazione straordinaria della Fondazione.
7. Il Collegio dei Revisori vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato e sul suo funzionamento. Esercita inoltre il controllo contabile previsto dall’art. 2409 bis c.c. quando questo non sia stato appositamente attribuito dal Consiglio di Amministrazione ad una società di revisione ovvero ad un revisore unico. Il Collegio riferisce, almeno ogni trimestre, con apposta relazione all’Autorità di Governo competente in materia di spettacolo ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il Collegio dei Revisori nell’esercizio delle proprie funzioni osserva in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli art. 2399, 2403, 2403 bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del c.c. e – nel caso di affidamento del controllo contabile – anche le disposizioni degli artt. 2409 bis, 2409 ter, 2409 quinquies, 2409 sexies, 2409 septies del c.c.
8. I componenti il Collegio dei Revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
9. Ai revisori spetta un compenso annuo a carico della Fondazione, la cui entità è determinata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze all’atto della nomina, oltre al rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate per lo svolgimento del’incarico.

Art. 17
Personale dipendente: stabilità di impiego
1. Il personale dipendente della Fondazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato usufruisce della stabilità di impiego, ai sensi del combinato disposto della legge 15 luglio 1966, n. 604 e della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 18
Controllo di gestione
1. E’ istituito il controllo di gestione con il fine di verificare l’efficacia e l’efficienza dell’attività posta in essere dalla Fondazione.
2. Il controllo di gestione ha per oggetto l’intera attività della Fondazione ed è svolto in maniera continua da un apposito servizio le cui attribuzioni saranno stabilite dall’ordinamento funzionale dei servizi e del personale dipendente.
Il controllo di gestione mira in particolare a verificare lo stato di attuazione dei programmi, nonché la corretta ed economica gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali.

Art. 19
Principi di organizzazione
1. La struttura della Fondazione si articola in servizi, di diversa entità e complessità in funzione delle attribuzioni assegnate, finalizzati allo svolgimento dei compiti funzionali, strumentali e di supporto.
2. I servizi sono improntati a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità.
3. I responsabili dei servizi dipendono direttamente dal Sovrintendente.

Art. 20
Statuto: modificazioni
1. Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta con la maggioranza di cui al sesto comma del precedente articolo 13.
2. Le deliberazioni relative alla approvazione dello Statuto ed alle modificazioni statutarie sono trasmesse, entro i dieci giorni successivi alla loro approvazione, alla Autorità di Governo competente in materia di spettacolo per il seguito di competenza.
3. Le modificazioni statutarie, dopo l’approvazione da parte della Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, sono trasmesse all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma perché vengano iscritte nel registro delle persone giuridiche.

Art. 21
Estinzione
1. Nel caso di estinzione della Fondazione deliberata dal Consiglio di Amministrazione si procede alla liquidazione del patrimonio in favore di Enti e Associazioni che operano nel territorio regionale con finalità analoghe nel settore dello spettacolo e della educazione e formazione musicale, ovvero con fini di pubblica utilità individuati dal liquidatore, sentiti il Comune di Roma, la Regione Lazio e l’Autorità di Governo competente in materia di spettacolo.
2. I beni immobili conferiti in uso alla Fondazione da Enti pubblici in conto patrimonio, sono esclusi dalla liquidazione e restituiti agli Enti medesimi.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 22
Costituzione del primo Consiglio di Amministrazione
1. In attesa della partecipazione di soggetti privati alla Fondazione, ai sensi e nei limiti del decreto legislativo n. 367/96, il Consiglio di Amministrazione è nominato a norma dell’art. 2 comma 1 del D.L. 24.11.2000 n. 345 convertito con modificazioni dalla L. n. 6 del 26.1.2001, con decreto dell’Autorità di Governo competente in materia di spettacolo.
2. Il primo Consiglio di Amministrazione, come integrato a seguito dell’ingresso nella fondazione di soggetti fondatori privati, scade il 22 giugno 2002.

Art. 23
Partecipazione dei soggetti privati
1. La Fondazione deve conseguire la partecipazione dei soggetti privati, secondo le modalità ed i limiti previsti dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, come dal D.L. 24.11.2000 n. 345 convertito con modificazioni dalla Legge n. 6 del 26.1.2001 entro il 31 luglio 2003.
2. La partecipazione dei soggetti privati è deliberata dal Consiglio di Amministrazione ed approvata dall’Autorità di Governo competente in materia di spettacolo di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
3. All’atto della approvazione della deliberazione di cui al comma precedente decadono dalla carica i due componenti il Consiglio di Amministrazione designati dal Sindaco del Comune di Roma ai sensi delle disposizioni richiamate dal comma 1 dell’art. 22 ed il Sovrintendente.

Art. 24
Nomina del Sovrintendente
1. Il Consiglio di Amministrazione, ricostituito a seguito della partecipazione dei soggetti privati, come previsto dal precedente articolo 23, nomina nella prima seduta il Sovrintendente.

Art. 25
Completamento del Consiglio di Amministrazione
1. Per assicurare la completa formazione del Consiglio di Amministrazione in ogni ipotesi di impossibilità di applicazione delle norme statutarie o di inerzia dei fondatori pubblici istituzionali nelle designazioni loro spettanti e previa comunicazione dell’avvio della procedura ai fondatori pubblici istituzionali, i posti ancora disponibili sono ricoperti per cooptazione deliberata, a maggioranza, dai Consiglieri in carica, i quali potranno ciascuno proporre un proprio nominativo scelto tra personalità del mondo della cultura o delle libere professioni.
2. I membri così nominati fanno parte del Consiglio di Amministrazione fino alla sua scadenza.
Nel caso in cui da parte dei fondatori pubblici istituzionali si provveda successivamente alle designazioni di rispettiva competenza a norma di legge e del presente Statuto, i Consiglieri nominati per cooptazione ai sensi del comma 1 del presente articolo decadono in ordine di età decrescente.